ECOincentivo
"Incentivi per le due ruote (articolo 1, commi 5, 6 e 8). Incentivo di 500 euro
per la rottamazione di motocicli o ciclomotori Euro 0 o Euro 1 per *acquistarne
un motociclo nuovo Euro 3*, fino a 400 cc di cilindrata *ovvero non superiore a
60 kW.*... con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal *7
febbraio 2009* e *fino al 31 dicembre 2009*, purche' immatricolati non oltre il
*31 marzo 2010*."
Legge 9 aprile 2009, n. 33
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 - Supplemento
ordinario n.49
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell’articolo
2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nonchè del decreto-legge 5 febbraio
2009, n. 4.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 - Supplemento
ordinario n. 49
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
Art. 1.
Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto
di veicoli ecologici
1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347,
353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29,
comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia
ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione,
di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0»,
«euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove
di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro
oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, e' concesso
un contributo di euro 1500.
2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo
54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro
1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria
«euro 4» o «euro 5», e' concesso un contributo di euro 2500.
3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore
per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas
metano, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, il contributo e' aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato,
nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi
per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne
ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.
4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di
categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per
la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il contributo e' incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni
di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle
di cui al comma 2.
5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata
ovvero non superiore
a 60 kW nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un
motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso
la demolizione con le modalita' indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' concesso un contributo di euro 500.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita' per i veicoli
nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore
ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purche'
immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo
29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' rideterminata nella misura di euro 500 per
le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti
a metano
sugli autoveicoli di categoria «euro 0», «euro 1» ed «euro 2»,
nei limiti della disponibilita' prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31.
8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto
della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006.
9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal
230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituita dalla seguente: «c) copia del documento di presa in carico
da parte del centro autorizzato per la demolizione».
9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito
dal seguente:
«232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa
la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche
su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa
dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di
immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o
del certificato di proprieta' del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto
cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di
presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato
a familiare convivente».
10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta
nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti
a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di
vendita di un bene o servizio.
11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico,
e' stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento
straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni
di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei
trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento
delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore
ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1,
euro 2 proprieta' di aziende che svolgono servizi di pubblica utilita' attraverso
l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.
12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' finalizzato alla concessione
di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni
di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.
13. Le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti
emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente
le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento
delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento
delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque
in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' ripartito, con decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto
pubblico.
16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di
natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi
per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.
17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, e' subordinata alla notifica
da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti
nel settore della mobilita', vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento
stesso.
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